Art. 18.
(Trattamento di disoccupazione per i lavoratori economicamente dipendenti).

      1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi ad oggetto una

 

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prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro la disoccupazione involontaria, come modificate ai sensi degli articoli 16 e 17 della presente legge e del presente articolo.
      2. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo devono essere determinati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del prestatore di lavoro, ai servizi per l'impiego competenti alla data d'inizio dell'attività lavorativa.
      3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata è riproporzionata sulla base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.
      4. Costituisce presupposto per l'erogazione del trattamento di disoccupazione lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.